Free counter and web stats
free translation
Nuova Discussione
Rispondi
 
Stampa | Notifica email    
Autore

Pedofilia

Ultimo Aggiornamento: 10/04/2010 09:16
10/04/2010 09:09
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 14.529
Registrato il: 01/02/2006
Utente Gold
OFFLINE

Pedofilia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La parola pedofilia deriva dal tema greco παῖς, παιδός (bambino) e φιλία (amicizia, affetto). Un termine simile, di significato leggermente diverso ma correlato, è il termine pederastia.

  • In ambito psichiatrico la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica[1] da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale. Il limite di riferimento anagrafico varia da persona a persona e anche in base al sesso, ma oscilla generalmente tra i 12 e 14 anni.
  • Nell'accezione comune, al di fuori dall’ambito psichiatrico, talvolta il termine pedofilia si discosta dal significato letterale e viene utilizzato per indicare quegli individui che abusano sessualmente di un bambino, o che commettono reati legati alla pedopornografia. Questo uso del termine è inesatto. La psichiatria e la criminologia distinguono i pedofili dai child molester (molestatori o persone che abusano di bambini).[2][3] Le due categorie non sono sempre coincidenti. La pedofilia è una preferenza sessuale dell’individuo o un disturbo psichico, non un reato. La pedofilia definisce l’orientamento della libido del soggetto, non un comportamento oggettivo. Vi sono soggetti pedofili che non attuano condotte illecite, come si hanno casi di abusi su bambini compiuti da individui non affetti da pedofilia.
  • Il termine pedofilia viene usato anche per definire una tipologia di reati, cioè atti illeciti o abusi personali che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo. Anche se talvolta tali atti illeciti possono comprendere gravissimi casi di violenza, il coinvolgimento del minore anche in attività sessuali non caratterizzate da alcun tipo di violenza o minaccia è di per sé considerato reato. La comunità scientifica tende a recepire la diffusa disapprovazione sociale per i contatti sessuali tra bambini e adulti, anche nei casi (anch'essi riscontrati) in cui non fosse riportato un danno psicologico o un trauma da parte del minore.


www.disabileforum.com


10/04/2010 09:14
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 14.530
Registrato il: 01/02/2006
Utente Gold
OFFLINE

La diagnosi in psichiatria [modifica]

L’attrazione sessuale - in qualche misura - verso i bambini non è sufficiente per la diagnosi di pedofilia. La psichiatria (secondo il criterio DSM IV-TR)[4] definisce pedofili solo quelle persone, aventi più di 16 anni, per le quali i bambini o le bambine costituiscono l’oggetto sessuale preferenziale, o unico. Occorre inoltre che il sintomo persista in modo continuativo per almeno 6 mesi. Non si considera pedofilia il caso di persone maggiorenni quando la differenza di età rispetto al minore è meno di 7 anni. Non sono da considerare pedofili i soggetti attratti principalmente da persone in fasce di età pari o superiori ai 12 anni circa, purché abbiano già raggiunto lo sviluppo puberale: l’attrazione per i teenagers è definita con i termini poco usati efebofilia e ninfofilia o «sindrome di Lolita».

Il criterio psichiatrico DSM prevede diverse specificazioni, la pedofilia può essere: di Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini/e) oppure di Tipo Non Esclusivo (persona attratta anche da persone adulte); di Tipo Differenziato (attrazione solo per uno dei due sessi) oppure di Tipo Indifferenziato. L’attrazione per bambini maschi risulta mediamente più resistente fra i child molester: il tasso di recidiva dei soggetti attratti da bambini è circa doppio di quelli attratti da bambine. Tali aspetti sono anche meglio dettagliati nell'ambito della psicopatologia sessuale dei Sexual Offender, vale a dire di quella categoria di persone che a motivo della loro compulsività sessuale rientrano nelle casistiche giudiziarie e attuano comportamenti che vengono riconosciuti come penalmente rilevanti[senza fonte]. Il Tipo Indifferenziato inoltre sembra essere mediamente più grave del Tipo Differenziato. Vi è inoltre una forma di pedofilia limitata all'Incesto (interesse rivolto solo a figli/e o a fratelli/sorelle).

D'altra parte, il criterio categoriale del DSM non considera l'aspetto dimensionale del disturbo: vale a dire che nell'ambito della stessa diagnosi esistono svariate manifestazioni di gravità della stessa che solamente un accurato esame della psicopatologia sessuale è in grado di definire con precisione[senza fonte].

La normativa italiana [modifica]

Nell'ordinamento italiano,[5] fino al 1996 il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall'art. 519 comma 2 del codice penale.

Con la legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale,[6] si è disposta l'abrogazione integrale della disciplina previgente[7] e si è delineata una fattispecie ad hoc intitolata "Atti sessuali con minorenne" (per distinguere i casi in cui il minore abbia prestato il suo consenso da quelli in cui vi è stata vera e propria costrizione), aggiungendo al codice penale i seguenti articoli:

  • art. 609 bis: Violenza sessuale
  • art. 609 ter: Circostanze aggravanti (della violenza sessuale)
  • art. 609 quater: Atti sessuali con minorenne (minore dell'età del consenso, che varia a seconda dei casi)[6]
  • art. 609 quinquies: Corruzione di minorenne
  • art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
  • art. 609 septies: Querela di parte
  • art. 609 novies: Pene accessorie e altri effetti penali
  • art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998,[8][9] Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù che ha introdotto nel codice penale gli articoli:

  • art. 600 bis: Prostituzione minorile
  • art. 600 ter: Pornografia minorile
  • art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile)
  • art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006),[10]Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Le principali novità hanno riguardato: pubblicata nella

  • inasprimento delle pene
  • ampliamento della nozione di pornografia minorile e del suo ambito
  • modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
  • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
  • introduzione della pornografia minorile virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pornografia minorile si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"
  • agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito
  • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Analisi del fenomeno [modifica]

Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili (in USA i boy-scout), centri religiosi (seminari, oratori). Data l'estrema ampiezza di tipologie di reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino (es. esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.), la diffusione dei reati di pedofilia è considerata elevatissima. «Il 10-30% circa dei bambini subisce molestie sessuali entro i 18 anni. L'attrazione del pedofilo può essere rivolta sia verso i bambini sia verso le bambine, ma sembra che queste ultime siano le vittime più frequenti (88%).»[11]

Nel maggio 2007 tutti i media hanno parlato ripetutamente di notizie su reati svolti da membri del clero, sulla base del fatto che oltre 4000 sacerdoti sono stati accusati di abuso di minori negli USA e in Canada. Si tratta però del numero totale delle accuse raccolte in un arco di 50 anni e comprende non solo i casi di pedofilia in senso stretto, ma anche i rapporti con adolescenti minori di anni 18. Sino ad oggi le condanne per pedofilia hanno riguardato solo 40 casi su 4000. Nel giugno 2009 il cardinale Claudio Hummes, Prefetto della Congregazione per il Clero ha dichiarato al settimanale cattolico spagnolo Vida Nueva che i casi di pedofilia a volte non arrivano nemmeno al 4% dei sacerdoti.[12] Questa dichiarazione rettifica una precedente intervista dello stesso cardinale Hummes del 5 gennaio 2008 all'Osservatore Romano, in cui dichiarava che tra i sacerdoti neppure l'1% ha a che fare con problemi di condotta morale e sessuale.[13]

Nel settembre del 2009 l'arcivescovo Silvano Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede all’ONU di Ginevra, in una dichiarazione emessa in una riunione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, in relazione ai crimini sessuali sui minori, ha dichiarato che nel clero cattolico solo tra l’1,5% e il 5% dei religiosi ha commesso atti di questo tipo.[14]

È uscito un libro dal titolo Atti impuri nell'anno 2009 che riporta cifre aggiornate sulla pedofilia nella Chiesa americana. Tra il 1950 e il 2004 si sono registrati undicimila casi documentati di abusi sessuali su minori i cui autori sono preti. Mediamente i preti diocesani implicati negli abusi sono il 4,3 per cento. Alcun anni hanno prodotto percentuali molto alte di preti pedofili. Nel 1963, 1966, 1970, 1970 e nel 1974 si è arrivati all'otto per cento di predatori diocesani, fino al nove per cento del 1975.

Nel libro si fanno anche delle estrapolazioni su quelli che possono essere i limiti del fenomeno pedofilia (abusi su minori) nella Chiesa e si stima che i casi sono stimabili in quaranta-sessantamila che farebbero salire il tasso dei preti abusanti a percentuali altissime.[15]

Per quanto riguarda i crimini più efferati, uno studio del Centro Aurora di Bologna (Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati)[16] ha evidenziato che in Italia dal 2004 al 2007 sono scomparsi 3.399 minori, non ritrovati nel periodo considerato. Lo stesso studio, coadiuvato dalle denunce del Procuratore Nazionale Antimafia, Pier Luigi Vigna, suggerisce che i mercati illeciti principali per questi bambini e ragazzi sono essenzialmente tre:

È indispensabile però mettere in conto il fatto che molto spesso è estremamente difficile sia verificare sia smentire le accuse di pedofilia. Altri autori, quindi, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Secondo Fabrizio Tonello: "meno di cento bambini viene rapito ogni anno e quasi nessuno di questi rapimenti ha a che fare con crimini a sfondo sessuale". Anche il grande numero di accuse di pedofilia sarebbe spesso dovuto a isteria collettiva.[17] Un grande numero di condanne di innocenti o di assoluzioni solo dopo anni di indagini e processi sono citati in siti vicini agli accusati.[18][19]

La pedofilia in Italia [modifica]

Secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro e pubblicati nel rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, quasi il 60% degli abusi su minori avviene in famiglia. Nel panorama internazionale emerge che in Francia e in Inghilterra i minorenni vittime di abuso sessuale sono molto più numerosi, ma ciò che preoccupa in Italia è il "sommerso": è probabile, infatti, che alcune situazioni di abuso non arrivino alla denuncia.[20]

Luca Steffenoni, nel suo libro Presunto colpevole, osserva che «nella classifica degli abusatori di minori si collocano, con un sorprendente 80 per cento, i padri separati denunciati dall'ex-moglie in concomitanza o immediatamente dopo la richiesta di divorzio».[21]

L'attendibilità delle testimonianze infantili [modifica]

L'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione di falsi ricordi. A seguito di gravi errori giudiziari, che avevano provocato danni morali e materiali gravissimi agli innocenti accusati (l'esempio più clamoroso, negli Stati Uniti, è stato quello del Caso McMartin), è stato messo a punto un protocollo, che prescrive le attenzioni da seguire nell'interrogatorio del bambino (Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002). La valutazione della cura, con cui questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola d'Infanzia.

Le fantasie infantili secondo Freud [modifica]

Molti accusati di pedofilia sono stati assolti nonostante testimonianze oculari (il ricordo vivo e particolareggiato dei minorenni coinvolti), rivelatesi poi non attendibili e in contrasto con i riscontri probatori.

In psicologia, è noto che una persona può avere un ricordo molto vivo e dettagliato di eventi, che sinceramente crede che siano accaduti, ma che non si sono mai verificati in realtà. Perciò, anche se la testimonianza proviene da un bambino, che non può avere interesse a testimoniare il falso, le indagini devono trovare riscontri probatori oggettivi, per non fondare la pubblica accusa solo sulla base di testimonianze oculari.

Le accuse di pedofilia talora rivolte da bambini minorenni nei confronti dei genitori potrebbero rientrare in «sogni ad occhi aperti», che sono un appagamento compensativo nell'immaginazione di desideri che il bambino avverte come pericolosi, reprime e tende a dimenticare. La soddisfazione avviene in un modo semplice, producendo un ricordo che è identico a quello che si sarebbe voluto che accadesse nella realtà. Quando la personalità diviene più forte, nell'adulto, la compensazione e rimozione divengono più capaci di soddisfare un desiderio in modo diverso dalla volontà iniziale, ma con azioni nella vita reale, senza forzare la memoria e i ricordi.

La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei tribunali per smentire accuse di pedofilia. Tuttavia la loro tesi è stata oggetto della più feroce critica da parte di Jeffrey Moussaieff Masson, che durante i primi anni del 1980 era direttore dei Freud Archives.[22]

Presunti abusi infantili sono anche riemersi nella memoria di migliaia di pazienti adulti sottoposti a psicoterapia o altre cure analoghe, determinando un vivace dibattito scientifico sulla loro attendibilità e un seguito di contenziosi legali.

Da vittime a carnefici [modifica]

Secondo alcuni studi, una rilevante percentuale dei condannati per pedofilia ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia. «È stato osservato che i bambini che erano stati oggetto di attenzioni pedofiliche mostrano da adulti un comportamento analogo con maggior frequenza rispetto alla popolazione generale.»[11]

Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità.

Tale fatto determina due elementi di rilievo per la legislazione in materia: da un lato evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da pedofilia.



www.disabileforum.com


10/04/2010 09:15
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 14.531
Registrato il: 01/02/2006
Utente Gold
OFFLINE

Terapia [modifica]

Il programma terapico si pone queste mete:[11]

  • il decremento dell'impulso sessuale rivolto al bambino mediante l'eliminazione di rinforzi positivi (la "cessazione di stimoli rinforzanti" del condizionamento operante) e tramite il controllo del turgore del pene;
  • il decremento del coinvolgimento emozionale nei confronti del bambino;
  • il miglioramento dei rapporti interpersonali con altri adulti;
  • il decremento dell'ipersessualità.

La psicoterapia cognitivo-comportamentale è utile per interrompere i comportamenti parafilici appresi. Validi risultati si ottengono anche con la terapia di gruppo. Qualora il disturbo sia contraddistinto da un'ipersessualità, si ricorre a un trattamento psicofarmacologico usando il ciproterone acetato (CPA) e il medrossiprogesterone acetato (MPA), con durata superiore anche ai quattro anni. Se la pedofilia è associata ad altri disturbi psichiatrici, si può intervenire con antidepressivi e antipsicotici.

Alcune questioni aperte [modifica]

La castrazione chimica [modifica]

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del 2005, l'allora ministro delle riforme Roberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia.[23]

La castrazione chimica elimina la libido connessa con gli atti sessuali, solamente in via temporanea.

L'accettazione di questa pratica è spesso la premessa di una libertà condizionale, anche se il trattamento farmacologico potrebbe non essere ripetuto, con il rischio di reiterazione del reato.

In altre parole, è necessaria un'assunzione puntuale e prolungata nel tempo dei farmaci inibitori degli ormoni sessuali, non priva di conseguenze fisiologiche, maggiori di una castrazione chirurgica.

Il trattamento tuttavia potrebbe risultare inefficace portando il paziente ad altre manifestazioni psicopatologiche. Nella memoria dell'opinione pubblica tedesca, per esempio, ricorre il caso della metà degli anni 'Ottanta su un maniaco più volte imputato di violenze nei confronti di minori e che richiese espressamente il trattamento farmacologico. Secondo taluni la terapia avrebbe portato l'uomo ad una forma di "impotenza" piuttosto che ad un'attenuazione della libido, un forte senso di frustrazione cui avrebbe fatto fronte con un comportamento ancor più violento. All'atto pratico l'uomo si macchiò di omicidio di una bambina ma la giustizia tedesca riconobbe in lui uno stato di infermità emettendo una lieve condanna. La sentenza destò l'ira e la disperazione della piccola vittima spingendola ad uccidere l'uomo. Costituitasi la donna ebbe l'unanime solidarietà dell'opinione pubblica internazionale e fu assolta. Questo episodio emblematico avrebbe portato dello scetticismo nei confronti del trattamento farmacologico.[senza fonte]

La perdita del diritto alla privacy del pedofilo [modifica]

Negli USA è in vigore la cosiddetta "Legge Megan", che prende il nome da Megan Kanka, bimba di sette anni rapita, violentata e uccisa nel 1994 da un vicino di casa pluripregiudicato per reati sessuali su minori. La legge prevede che chiunque venga condannato per qualsiasi genere di reato a sfondo sessuale perda essenzialmente ogni diritto alla Privacy per un periodo variabile, da un minimo di 10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita, con l'obbligo di registrare presso le Forze dell'ordine il proprio domicilio e i propri spostamenti, il divieto assoluto di frequentare, o risiedere nelle vicinanze di, luoghi abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona normalmente bersaglio dei propri crimini, e in taluni casi l'affissione di tali dati in un registro pubblicamente consultabile; alcune municipalità statunitensi offrono la possibilità a chiunque di accedere a tali dati tramite appositi siti Internet. L'applicazione di questa legge è ancora fonte di un aspro dibattito negli USA. Un'ampia parte dell'opinione pubblica la sostiene basandosi sul fatto che i predatori sessuali tendono ad un alto grado di recidivia; tuttavia alcuni Stati e comunità ancora rifiutano di applicarla, sulla base del fatto che interessa persone che hanno pagato il loro debito con la società scontando una pena detentiva, e che la violazione della loro privacy può mettere essi e le loro famiglie in pericolo di ritorsioni.[24]

Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti giuridici[modifica]

Rapporti fra diversi stati [modifica]

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso, vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese in cui è stato commesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.

Rapporti fra uno Stato e una Chiesa o un'associazione [modifica]

Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il diritto canonico, e il diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il diritto canonico si interessa dei peccati, mentre il codice penale ha a che vedere solo con i reati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse.

È indispensabile non confondere sul piano giuridico la Chiesa Cattolica con il Vaticano. La Chiesa è una comunità internazionale (articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto dallo statuto di qualunque associazione. La Città del Vaticano, invece, è uno Stato, una monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto di essere guidato dal Papa e nulla più.

Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.

Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen sollicitationis a seguito della riforma del codice di Diritto Canonico.

Già la Crimen sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale, ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza (§73); per questi reati è prevista la pena massima possibile, cioè la riduzione allo stato laicale (§61).

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene (sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

Il tribunale ecclesiastico, data la sua natura e finalità, non ha autorità per chiedere al colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un processo da parte dello Stato, né a membri del tribunale o a testimoni oculari di denunciare il fatto.[25]

Resta naturalmente per tutti l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile per impedire che eventuali atti di pedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico) comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni ecclesiali.[26] Lo stesso obbligo morale sussiste implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio una eventuale confessione del reo), che sono coperte dal segreto del confessionale, e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti a procedere a denunce penali.

Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del diritto canonico sia la legittimità del segreto del confessionale e in genere non sottopongono a processo quanti erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di atti penalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.

Le dichiarazioni della Chiesa cattolica [modifica]

Per quanto riguarda le denunce di pedofilia nei confronti di sacerdoti cattolici, le dichiarazioni e i gesti di Benedetto XVI hanno assunto nel tempo i toni di una crescente condanna:

  • Ottobre 2006, Irlanda, uno dei Paesi più colpiti: il Pontefice parla di «enormi crimini» di fronte ai quali «è urgente adottare misure perché non si ripetano» e tra questa misure indica la necessità di «garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati»;[27]
  • Aprile 2008, Usa: esprime «profonda vergogna»[28] e, su iniziativa del cardinale di Boston, riceve cinque «vittime».
  • 19 luglio 2008, Giornata Mondiale della Gioventù, Sydney: «Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali devono essere portati davanti alla giustizia.» Oltre a questa nuova dichiarazione, ribadisce l'invito a: «riconoscere la vergogna che tutti abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza».[29] Come ultimo gesto prima di lasciare l’Australia a conclusione della 23ª Giornata mondiale della Gioventù, Benedetto XVI ha incontrato un gruppo rappresentativo (due uomini e due donne) di coloro che hanno subito abusi sessuali da parte del clero.
  • marzo 2010. Mons Giuseppe Versaldi commenta lo scandalo degli abusi sui minori Zenit

I documenti elaborati in precedenza si spingevano a un invito a «collaborare con la giustizia», su richiesta dell'autorità e ad indagini avviate, non parlando di obbligo di intraprendere un'iniziativa penale.

La pena perpetua di dimissione dallo stato clericale è la massima sanzione che il Tribunale Canonico può infliggere per casi di omosessualità e pedofilia.

Non vi sono encicliche o altri documenti scritti, che affermano il principio della collaborazione con le autorità giudiziarie.[senza fonte]

L'enciclica De delictis gravioribus, datata 18 maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi del pianeta, vieta gli ecclesiastici di testimoniare in tribunali civili, pena la loro scomunica. Il documento afferma che «nei Tribunali costituiti presso gli ordinari o i membri delle gerarchie cattoliche solamente i sacerdoti possono validamente svolgere le funzioni di giudice, promotore di giustizia, notaio e difensore» ribadendo che «le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio» e che si sarebbero dovuti attendere 10 anni, da quando le vittime avessero compiuto la maggiore età, per rivelare le accuse (ottenendo in questo modo la prescrizione dei reati, a quel punto non più perseguibili). Secondo il testo della Crimen sollicitationis, il segreto è perpetuo e si estende anche dopo il termine del processo e la sentenza definitiva del tribunale canonico, e dunque non è un mero segreto processuale.

La Crimen sollicitationis obbliga, a pena di scomunica, il colpevole,chi ha subito le molestie, o chiunque abbia notizie certi su episodi di abuso sessuale a denunciarli al Tribunale Canonico o al sacerdote, comunque ad autorità ecclesiastiche, non civili. La Crimen sollicitationis del 1962 è stata superata dalla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983.

Riferimenti e note [modifica]

  1. ^ Cf. Treccani Vocabolario online.
  2. ^ K.V. Lanning, Child Molester. A Behavioral Analysis, National Center for M. a. Exploited Children, Arlington, Virginia, 1992.
  3. ^ M. Picozzi, M. Maggi, Pedofilia: inquadramento clinico e analisi del fenomeno in Italia, Guerini E., cap. I, 2003.
  4. ^ (EN) Pedophilia.
  5. ^ Cf. Dizionario Giuridico Simoni online.
  6. ^ a b Legge n. 66, 15 febbraio 1996.
  7. ^ Ovvero del capo I del titolo IX del libro secondo c.p., nonché degli artt. 530, 539, 541, 542, 543 c.p. (contenuti rispettivamente, il primo nel capo II e gli altri nel capo III dello stesso titolo).
  8. ^ Legge italiana sulla pedofilia (n.296/1998).
  9. ^ Cf. pedodifilia: la legislazione in Sapere.it.
  10. ^ Aggiornamento della legge italiana sulla pedofilia (n.38/2006).
  11. ^ a b c Cf. Dizionario Simoni online.
  12. ^ [1].
  13. ^ [2].
  14. ^ [3].
  15. ^ Atti impuri. La piaga dell'abuso sessuale nella Chiesa cattolica, a cura di Mary Gail Frawley-O' Dea e Virginia Goldner, Raffaello Cortina. [4].
  16. ^ Viaggio nelle tenebre (cfr. bibliografia).
  17. ^ Fabrizio Tonello, La fabbrica dei mostri. Un caso di panico morale negli Stati Uniti, Feltrinelli 2006 (cfr. bibliografia).
  18. ^ The National Center for Reason and Justice.
  19. ^ Centro di documentazione sui Falsi Abusi sui Minori.
  20. ^ Cf. Pedofilia, l'abuso è in famiglia 6 volte su 10, Rai News 24, 5 maggio 2009. URL consultato il 5-3-2010.
  21. ^ Articolo pubblicato sull'Eco del Chisone.
  22. ^ P. Migone, Storia dello scandalo Masson, ultima edizione riveduta ne Il Ruolo Terapeutico, 2002. URL consultato il 7-2-2010.
  23. ^ Calderoli: «Castrazione per i reati sessuali», Corriere della Sera, 22 giugno 2005.
  24. ^ "Legge Megan" su Wikipedia in Inglese.
  25. ^ La questione della espiazione del peccato mortale commesso si pone in altra sede, cioè nel momento in cui il colpevole chieda il perdono di Dio tramite il sacramento della Riconciliazione. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica (Parte II, Sezione II, art.4, VI e VII) uno degli elementi essenziali del sacramento è la "soddisfazione" (cfr. N.1448), che consiste nel "fare il possibile per riparare (ad esempio restituire cose rubate, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato, risanare le ferite). La semplice giustizia lo esige." (N. 1459). La penitenza "deve corrispondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati commessi" (N. 1460).
  26. ^ Cf. Crimen sollicitationis, §16-20.
  27. ^ Sito del Vaticano, Discorso ai Vescovi di Irlanda in visita ad Limina Apostolorum (28/10/2006).
  28. ^ Sito Vaticano, Intervista concessa dal Santo Padre ai giornalisti (15/04/2008).
  29. ^ Sito Vaticano, Celebrazione eucaristica con Vescovi, Seminaristi, Novizi e Novizie (19/07/2008).

Bibliografia [modifica]

  • Gianmarco Cifaldi. pedofilia tra devianza e criminalità ed. Giuffrè, Milano, 2004
  • Simone Di Maggio. Avevo sei anni e mezzo Roma, Fazi editore, 2008 ISBN 9788881129409
  • Marina Acconci e Alessandra Berti. Grandi reati, piccole vittime: reati sessuali a danno dei bambini. Confronto delle legislazioni dei paesi membri dell'Unione europea, esame degli aspetti clinici e preventivi del fenomeno della pedofilia. Genova, Erga, 1999 ISBN 88-8163-137-7
  • Luther Blissett. Lasciate che i bimbi. "Pedofilia": un pretesto per la caccia alle streghe. Roma, Castelvecchi, 1997. ISBN 88-8210-033-2
  • Alberto Cadoppi. Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofiliaISBN 88-13-21845-1 Padova, CEDAM, 1999
  • Vittorio Luigi Castellazzi L'abuso sessuale all'infanzia : incesto e pedofilia, abusati e abusanti, accertamenti e interventi psicoterapeutici. Roma, LAS, 2007. ISBN 88-213-0638-0
  • Centro Aurora, Viaggio nelle tenebre – Pedofilia, traffico d’organi e culti distruttivi, Bologna, Centro Aurora, 2007.
  • Claudio Cerasa. Ho visto l'Uomo Nero. L'inchiesta sulla pedofilia a Rignano Flaminio tra dubbi, sospetti e caccia alle streghe Roma, Castelvecchi, 2007, ISBN 8876152113, ISBN-13: 9788876152115.
  • Piero Monni. L'arcipelago della vergogna : turismo sessuale e pedofilia. Roma, Edizioni Universitarie Romane. 2001 ISBN 88-7730-087-6
  • Maria Rita Parsi. Più furbi di Cappuccetto rosso: suggerimenti a bambini, genitori, educatori, su come affrontare la pedofilia Milano, Mondadori, 2000. ISBN 88-04-45666-3
  • Ferruccio Pinotti e Carla Zavattiero. Olocausto bianco. Una inchiesta a 360°. Milano, BUR, 2008, ISBN 88-1702-058-9}
  • Bartolomeo Romano. La tutela penale della sfera sessuale: indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia. Milano, Giuffré, 2000. ISBN 88-14-08310-X
  • Loredana Petrone e Mario Troiano. Se l'orco fosse lei? Strumenti per l'analisi, la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Milano, Franco Angeli, 2005 - ISBN 884646608X
  • Angileri Nicolò e Catalano Raffaella, "Angeli e orchi", Editore: Flaccovio Dario, Data pubblicazione: 31 Oct 09, ISBN 8877589019, ISBN-13 9788877589019
  • (EN) Debbie Natan and Michael Snedeker, Satan's silence. Ritual abuse and the making of a modern American witch hunt, Basic Books 1995.

Voci correlate [modifica]

Altri progetti [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]



www.disabileforum.com


10/04/2010 09:16
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 14.532
Registrato il: 01/02/2006
Utente Gold
OFFLINE

Indici  delle  leggi
Indici delle leggi

Legge 6 febbraio 2006, n. 38

"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006


 

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Art. 2.

1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da curo 25.822 a curo 258.228";

b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";

c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Art. 3.

1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Art. 5.

1. All'articolo 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art. 6.

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".

Art. 7.

1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Art. 8.

1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";

b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art. 9.

1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

Art. 10.

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,".

Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

"l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;".

Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".

Art. 14.

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,".

Art. 15.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,".

Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice.

Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".

CAPO II.
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

Art. 19

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I.

Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET".

2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



www.disabileforum.com


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:50. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
Google
free counters

Cliccate su www.disabileforum.com

Notizie on-line
location. of visitors to this page
ZIP Code Maps