TESTO RIFORMA COSTITUZIONALE

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-Kaname-chan
00lunedì 5 dicembre 2005 22:10
Questo il progetto, in estrema sintesi:
istituisce il Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del Senato federale, i cui componenti saranno eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali, faranno anche parte, senza diritto di voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali;
riduce il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale);
snellisce l’iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate. In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. Il ramo del Parlamento che non ha poteri decisionali sulla singola materia potrà invece proporre modifiche sulle quali è chiamato ad esprimersi infine l’altro ramo. Sui progetti di competenza del Senato federale il Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, potrà dichiarare la c.d. “essenzialità” delle modifiche ad un disegno di legge, in funzione della realizzazione del programma di governo o della tutela di specifiche finalità, al fine di ottenere il voto finale da parte della Camera dei deputati;
assegna un ruolo specifico alle opposizioni alla Camera e alle minoranze al Senato;
rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution);
modifica le modalità di elezione e le funzioni del Presidente della Repubblica, quale supremo garante della Costituzione;
introduce in Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti;
rafforza il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione dei rispettivi statuti;
rafforza il ruolo dell’Esecutivo, sia attraverso l’indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che questi assume all’interno del Consiglio dei ministri, sia all’interno del procedimento legislativo. Sono inoltre previste alcune disposizioni dirette ad evitare i c.d. “ribaltoni”;
sviluppa i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche attraverso il potenziamento delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni e mediante la previsione, in Costituzione, del sistema delle Conferenze;
rende sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi costituzionali;
modifica la disciplina del potere sostitutivo statale a garanzia dell’unità nazionale, nonchè la procedura relativa al rispetto dell’interesse nazionale da parte delle leggi regionali;
modifica la composizione della Corte costituzionale - i cui giudici saranno eletti dalla Camera (3), dal Senato (4), dalle supreme magistrature (4) e dal Presidente della Repubblica (4) - prevedendo altresì forme di impugnativa delle leggi da parte degli enti locali.

-Kaname-chan
00lunedì 5 dicembre 2005 22:11
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2544-B
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2544–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 marzo 2005, ha approvato senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, il
seguente disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del Governo, già approvato, in sede di prima
deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Modifiche alla Parte II della Costituzione
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti».
Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base
regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in
ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le
modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un
rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle
autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque
anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o
regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono
nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla
seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei
deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della
proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli
delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il
Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità
di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre
quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune
possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento
in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della
maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la
Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo
comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto
comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per
l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province
autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui
all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti,
obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti
parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo
ministro o dal Ministro competente».
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento.
L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera
di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le
proprie funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità
contestuale di altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della
Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto
dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di
legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei
disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e
119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione
rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,
commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo
comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una
commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità
rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre
al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione
del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del
Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del
suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui
all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti
costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide
entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso
alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati
ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro,
decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire
la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori,
designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in
alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono
sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare
procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle
rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è
secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui
all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo
stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi
articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I
regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di
proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in
commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del
decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale,
ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine
del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per
quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,»
sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono
inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,»
sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si
riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata».
5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le
seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi
dell’articolo 70, primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle
Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita
dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal
Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal
Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati.
Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì
un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente
della Repubblica)
1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica».
Art. 25.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei
deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è
garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della
Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due
Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei
componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui
all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti
costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed
indìce le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le
modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a),
b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga
presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della
Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si
designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo
ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della
Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati
ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità
stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di
una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati,
nomina il Primo ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri)
1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo
alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul
programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si
esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi
previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario,
il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi
costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con
l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto
determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si
applica l’articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo
Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e
il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata
per appello nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce
l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative
indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di
libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite
Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di
indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un
sesto dal Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia,
anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo
statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali)
1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due
Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre
mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale
termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge
costituzionale».
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti
parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e
del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni
comuni di mercato».
4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia
amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».
7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le
seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative
norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».
9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di
trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:
«comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in
ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite
dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a
carattere regionale».
10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per
il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi
amministrativi comuni».
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni
per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità,
può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle
funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con
riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì
forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono
altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base
del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con
legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata
delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme
associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».
Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle
Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli
117 e 118»;
b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà»;
c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono
inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione)
1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione)
1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole:
« , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa
luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento
permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un
nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio».
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse
nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a
rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio
regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni,
sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue
disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente
decreto di annullamento».
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge
o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze
costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di
legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilità della questione».
Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo
118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove
il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo
114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della
Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei
casi previsti dai rispettivi regolamenti».
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131
della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto
Adige/Sudtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le
Province interessate e la stessa Regione».
Art. 50.
(Abrogazione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati
dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria
e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono
nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e
quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123,
126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-
bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino
all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66,
67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126,
primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge
costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto
comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva
formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque
anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente
articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le
elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla
sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in
vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima
riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a
quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta
anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo 56,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica
trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla
data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai
sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa
la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di
Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o
Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra
norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta
conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque
giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le
leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro
modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la
presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di
ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono
esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino
alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già
eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto
dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica,
al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente
l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in
scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della
presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore
della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica
procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua
competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si
possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a
modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132
della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il
Senato federale della Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio
nomina un nuovo Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle
Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già
entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo
le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è
sostituita dalla seguente: «successivi».
Art. 54.
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di
autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le
Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque
sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo
assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali,
la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi
per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono
comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano
l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello
Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione
dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
IL PRESIDENTE

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