Targa posteriore e anteriore.... anti autovelox!

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///Mman
00martedì 31 agosto 2010 22:26
Curioso questo sistema anti autovelox!




19tds
00martedì 31 agosto 2010 22:35
Bisognerebbe installarlo anche sull'anteriore pero'.
andreurka
00martedì 31 agosto 2010 23:14
antiautovelox
wow!!! io conosco qualcuno che lo aveva sulla moto!!! un sistema simile!
franz60
00martedì 31 agosto 2010 23:38
..... [SM=x54328] fratello.....

.....premesso che basterebbe sporcarla con un pò di fango e lasciarla asciugare, al limite si rischia una multa, mentre con quest'aggeggio si rischia una denuncia penale, devo confessare che da sempre ho un idea vista in un film degli anni 70, i rapinatori avevano un rotore sul quale montate 3 o 4 targhe diverse, che con un comando dall'interno le facevano ruotare a seconda della necessità !?!?.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....
roby320d@
00martedì 31 agosto 2010 23:42
Re:
franz60, 31/08/2010 23.38:

..... [SM=x54328] fratello.....

devo confessare che da sempre ho un idea vista in un film degli anni 70, i rapinatori avevano un rotore sul quale montate 3 o 4 targhe diverse, che con un comando dall'interno le facevano ruotare a seconda della necessità !?!?.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....




Quella era la Aston Martin di James Bond(Sean Connery)

blakkflame
00martedì 31 agosto 2010 23:43
Re:
franz60, 31/08/2010 23.38:

..... [SM=x54328] fratello.....

.....premesso che basterebbe sporcarla con un pò di fango e lasciarla asciugare, al limite si rischia una multa, mentre con quest'aggeggio si rischia una denuncia penale, devo confessare che da sempre ho un idea vista in un film degli anni 70, i rapinatori avevano un rotore sul quale montate 3 o 4 targhe diverse, che con un comando dall'interno le facevano ruotare a seconda della necessità !?!?.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....




....ma perderesti parte della capacità di carico !! [SM=x54338]
franz60
00mercoledì 1 settembre 2010 00:28
Re: Re:
roby320d@, 31/08/2010 23.42:


Quella era la Aston Martin di James Bond(Sean Connery)



..... [SM=x54328] fratello.....

.....no Roby era un film inglese su una banda specializzata in grosse rapine, probabilmente avevano copiato da Bond ma era un'altro film, cosiddetto di serie b !!.....

blakkflame, 31/08/2010 23.43:


....ma perderesti parte della capacità di carico !! [SM=x54338]



..... [SM=x54328] fratello.....

.....ti posso dire "mo va'cagher" !!..... [SM=x54365]

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....
blakkflame
00mercoledì 1 settembre 2010 09:23
Re: Re: Re:
franz60, 01/09/2010 0.28:



..... [SM=x54328] fratello.....

.....no Roby era un film inglese su una banda specializzata in grosse rapine, probabilmente avevano copiato da Bond ma era un'altro film, cosiddetto di serie b !!.....

blakkflame, 31/08/2010 23.43:


....ma perderesti parte della capacità di carico !! [SM=x54338]



..... [SM=x54328] fratello.....

.....ti posso dire "mo va'cagher" !!..... [SM=x54365]

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....




Beh, sai, 30 cm cubi di 500 euro sono una discreta cifretta !! [SM=x1506176]
Come puoi facilmente intuire dalla mia Piccola, io sono uno attento allo spazio e alla capacità di carico !! [SM=g2291747]
filovirus59
00mercoledì 1 settembre 2010 09:44
non vi dirò mai neanche sotto tortura che c'è anche un altro sistema....cioè quello di mettere uno schermo polarizzato sulla targa posteriore come si vede qui ovviamente vi sono le dimensioni del cover polarizzato adatte alla targhe europee. [SM=x54328]
Mike73..
00mercoledì 1 settembre 2010 09:54
Dalla lettura del titolo, speravo in una soluzione defintiva..
Con quella adottata nel link, se ti beccano son c@zzi
filovirus59
00mercoledì 1 settembre 2010 14:50
questa è una soluzione che non comporta "manomissioni meccaniche" o strani artifici è molto efficace ma è un problema farlo con l' auto...
///Mman
00mercoledì 1 settembre 2010 14:56
[SM=x54371] ....in effetti in auto bisogna chiedere un favore ai passeggeri posteriori... [SM=x54343]
yokogeri
00mercoledì 1 settembre 2010 15:19
Re:
franz60, 31/08/2010 23.38:

..... [SM=x54328] fratello.....

.....premesso che basterebbe sporcarla con un pò di fango e lasciarla asciugare, al limite si rischia una multa, mentre con quest'aggeggio si rischia una denuncia penale, devo confessare che da sempre ho un idea vista in un film degli anni 70, i rapinatori avevano un rotore sul quale montate 3 o 4 targhe diverse, che con un comando dall'interno le facevano ruotare a seconda della necessità !?!?.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....



il film era transporter 1 2 e 3... e ruotavano 3targhe differenti... indovinate che auto veniva usata in uno dei film? [SM=x57153]

rexmau
00mercoledì 1 settembre 2010 18:41
Re:
filovirus59, 01/09/2010 9.44:

non vi dirò mai neanche sotto tortura che c'è anche un altro sistema....cioè quello di mettere uno schermo polarizzato sulla targa posteriore come si vede qui ovviamente vi sono le dimensioni del cover polarizzato adatte alla targhe europee. [SM=x54328]




e se ti corrono dietro con l' auto di appoggio da un posto velox mobile riscontrando l' anomalia che gli dici?...sono transitato vicino ad una centrale nucleare e questo è il risultato????? e ti arrabbi pure come una biscia malidicendo il danno sulla targa subito ehhhh...secondo te ci credono????
filovirus59
00mercoledì 1 settembre 2010 19:34
Re: Re:
rexmau, 01/09/2010 18.41:




e se ti corrono dietro con l' auto di appoggio da un posto velox mobile riscontrando l' anomalia che gli dici?...sono transitato vicino ad una centrale nucleare e questo è il risultato????? e ti arrabbi pure come una biscia malidicendo il danno sulla targa subito ehhhh...secondo te ci credono????




gli dico semplicemente che è un copritarga che protegge la stessa durante il lavaggio con i rulli.... se poi ci credono bene se no faccio ricorso al verbale e non possono certo dire che la targa è manomessa perchè la targa non si tocca proprio. [SM=x54328]
filovirus59
00mercoledì 1 settembre 2010 21:16
Re:
franz60, 31/08/2010 23.38:

..... [SM=x54328] fratello.....

.....premesso che basterebbe sporcarla con un pò di fango e lasciarla asciugare, al limite si rischia una multa, mentre con quest'aggeggio si rischia una denuncia penale, devo confessare che da sempre ho un idea vista in un film degli anni 70, i rapinatori avevano un rotore sul quale montate 3 o 4 targhe diverse, che con un comando dall'interno le facevano ruotare a seconda della necessità !?!?.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....




"collega" franz....ecco il rimedio: www.simone.it/catalogo/vl28.pdf una panoramica della situazione una specie di "botta" e "risposta" tra codice della strada (art 100. ed artt.256 e segg.) ed osservazioni opponibili in sede di ricorso. [SM=x54328]
rexmau
00giovedì 2 settembre 2010 13:11
ne sai una più del diavolo...grande filo
franz60
00giovedì 2 settembre 2010 14:59
Re:
///Mman, 01/09/2010 14.56:

....in effetti in auto bisogna chiedere un favore ai passeggeri posteriori...



..... [SM=x54328] fratello.....

.....si ma devi farli "accomodare nel baule posteriore !?!?.....

yokogeri, 01/09/2010 15.19:

il film era transporter 1 2 e 3... e ruotavano 3 targhe differenti... indovinate che auto veniva usata in uno dei film? [SM=x57153]



..... [SM=x54328] fratello.....

.....si conosco i films e la serie 7, che a vedersi non era bellissima ma aveva un accessoriamento degno di james Bond; comunque non è neanche quello perchè ti parlo con certezza di un film degli anni 70, lo ricordo benissimo, solo non ricordo il titolo !!.....

filovirus59, 01/09/2010 21.16:


"collega" franz....ecco il rimedio: www.simone.it/catalogo/vl28.pdf una panoramica della situazione una specie di "botta" e "risposta" tra codice della strada (art 100. ed artt.256 e segg.) ed osservazioni opponibili in sede di ricorso. [SM=x54328]



..... [SM=x54328] fratello.....

.....ottimo ed abbondante come sempre, comunque la mia, delle terghe rotanti, era una battuta provocazione !!..... [SM=x54338]

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....
blakkflame
00giovedì 2 settembre 2010 16:58
Re: Re:
yokogeri, 01/09/2010 15.19:



il film era transporter 1 2 e 3... e ruotavano 3targhe differenti... indovinate che auto veniva usata in uno dei film? [SM=x57153]





Un' Audi A8 coi Bbs !! [SM=x54329]
blakkflame
00giovedì 2 settembre 2010 17:03
Re:
filovirus59, 01/09/2010 9.44:

non vi dirò mai neanche sotto tortura che c'è anche un altro sistema....cioè quello di mettere uno schermo polarizzato sulla targa posteriore come si vede qui ovviamente vi sono le dimensioni del cover polarizzato adatte alla targhe europee. [SM=x54328]




[SM=x1523481] Ma secondo voi funziona ?? [SM=x54337]
O é una leggenda metropolitana....come la lacca per capelli di una ventina d' anni fà ?? [SM=x1506174]
Per non parlare di quando mezza Italia motorizzata circolava con un CD sul parabrezza e uno sul lunotto !! [SM=x1447026]
filovirus59
00giovedì 2 settembre 2010 17:32
Re: Re:
blakkflame, 02/09/2010 17.03:




[SM=x1523481] Ma secondo voi funziona ?? [SM=x54337]
O é una leggenda metropolitana....come la lacca per capelli di una ventina d' anni fà ?? [SM=x1506174]
Per non parlare di quando mezza Italia motorizzata circolava con un CD sul parabrezza e uno sul lunotto !! [SM=x1447026]




funziona benissimo, il cover in realtà è una plastica multistrato polarizzata che se la si guarda con angolo di incidenza perpendicolare, la stessa si legge perfettamente, come cambia l'angolazione della visuale la targa diventa parzialmente o totalmente illeggibile. in questo contesto non si può parlare di manomissione perchè la targa non viene minimamente toccata ne tantomano il copritarga. allego con copia ed incolla una sentenza della cassazione che riguarda un motociclista a cui tra l'altro a dato ragione in barba alla solita municipale.

Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.

dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76

avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;

- udita la relazione del consigliere M. Rotella;

- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.

ritenuto

1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.

Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.

2 - Il ricorso è fondato.

L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).

In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).

Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.

Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.

La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).

E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.

Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.

Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).

A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.

Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.

p. q. m.

annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Roma, 18.02.03

__________________
blade70
00giovedì 2 settembre 2010 21:56
Ragazzi non perdete più tempo a ricercare artifizi e marchingegni antiautovelox, non so se lo sapete ma c'è una proposta di legge per targhe nominative personali. Praticamente la targa te la tieni a vita e secondo me diventa più facile rintracciare il veicolo...
filovirus59
00venerdì 3 settembre 2010 11:26
Re:
blade70, 02/09/2010 21.56:

Ragazzi non perdete più tempo a ricercare artifizi e marchingegni antiautovelox, non so se lo sapete ma c'è una proposta di legge per targhe nominative personali. Praticamente la targa te la tieni a vita e secondo me diventa più facile rintracciare il veicolo...




con la targa attuale si rintraccia tipo di veicolo e proprietario, dopo con quella personale probabilmente solo il proprietario, ma l'oggetto del discorso non è tanto la rintracciabilità del veicolo/proprietario ma quella di rendere difficile al flash dell'autovelox di immortalare la targa quale essa sia e senza incorrere nel reato penale di manomissione /contraffazione. fermo restando che in strada ci si va rispettando le regole, e noi bmwisti ci dobbiamo distinguere dal "resto", è una difesa contro i soprusi ed abusi delle forze dell'ordine che per rinpinguare le casse dei loro comuni si rivolgono agli automobilisti piazzando dispositivi di ogni genere. [SM=x54351]
Sergione645
00venerdì 3 settembre 2010 16:45

Oggi sulla Milano-Bologna ne ho vista una bella.... un tizio con una Mercedes ha percorso il tratto di circa 300 mt. dove sono collocate le telecamere del Tutor e i sensori sull'asfalto sulla corsia d'emergenza e poi via a manetta.....furrrrrbbbboooooo...... [SM=x54335] [SM=x57160] [SM=x57160] [SM=x54329]

blakkflame
00sabato 4 settembre 2010 02:05
Re: Re: Re:
filovirus59, 02/09/2010 17.32:




funziona benissimo, il cover in realtà è una plastica multistrato polarizzata che se la si guarda con angolo di incidenza perpendicolare, la stessa si legge perfettamente, come cambia l'angolazione della visuale la targa diventa parzialmente o totalmente illeggibile. in questo contesto non si può parlare di manomissione perchè la targa non viene minimamente toccata ne tantomano il copritarga. allego con copia ed incolla una sentenza della cassazione che riguarda un motociclista a cui tra l'altro a dato ragione in barba alla solita municipale.

Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.

dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76

avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;

- udita la relazione del consigliere M. Rotella;

- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.

ritenuto

1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.

Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.

2 - Il ricorso è fondato.

L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).

In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).

Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.

Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.

La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).

E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.

Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.

Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).

A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.

Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.

p. q. m.

annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Roma, 18.02.03

__________________




Il Tribunale di Florence l' ha passata....ma gli altri ?? [SM=x54337]
Nessuno ha mai conosciuto gente che ha plastificato libretti, patenti, carte d' identità e poi s' é beccato la denuncia per falso in atto pubblico ?? [SM=x54356]
///Mman
00venerdì 17 settembre 2010 22:26
Volevo riprendere questa discussione mostrandovi anche questo video...

in questo caso per l'anteriore !

bob1949
00sabato 18 settembre 2010 10:00
Attenzione....
Che io sappia è vietato categoricamente coprire le targhe con cover o quantaltro anche se trasparentissimi. Nessuna scusa tiene. Il sistema giusto ce l'ho io. Rispettare il codice e soprattutto le velocità. L'ho imparato a mie spese con la moto (BMW naturalmente).... Si rischia la denuncia ed il sequestro... Tutto il resto è noia.
blakkflame
00sabato 18 settembre 2010 11:04
Re:
///Mman, 17/09/2010 22.26:

Volevo riprendere questa discussione mostrandovi anche questo video...

in questo caso per l'anteriore !





Mò si esagera Fabio !! [SM=x54369]
Comunque sulle targhe anteriori sono molto meno fiscali i tutori dell' ordine.........e questa credo sia per le manifestazioni, a parco chiuso e voiture ferma !! [SM=x54338]
filovirus59
00sabato 18 settembre 2010 12:06
Re: Attenzione....
bob1949, 18/09/2010 10.00:

Che io sappia è vietato categoricamente coprire le targhe con cover o quantaltro anche se trasparentissimi. Nessuna scusa tiene. Il sistema giusto ce l'ho io. Rispettare il codice e soprattutto le velocità. L'ho imparato a mie spese con la moto (BMW naturalmente).... Si rischia la denuncia ed il sequestro... Tutto il resto è noia.




evidentemente non hai letto bene la sentenza sopra.....
franz60
00sabato 18 settembre 2010 12:47
..... [SM=x54328] fratello.....

.....un attimo, nella sentenza sopra, il giudice ha accolto il ricorso perchè la infrazione contestata non era "adatta" alla contravvenzione commessa, perchè i vigili contestavano la manomissione mentre il motociclista aveva messo in atto un comportamento da renderla solo illeggibile, contravvenzione esistente e sanzionabile ma con un altro articolo e non quello contestato dai vigili; per di più al motociclista è andata bene perchè i vigili non hanno prodotto foto o altro da far in modo di documentare la contavvenzione, perchè se i vigili avessero fatto delle foto e le avessero allegate il giudice avrebbe condannato il motociclista alla contravvenzione di targa illeggibile e non manomessa !!.....

.....per quanto riguarda invece le targhe "personali", il problema non cambia, perchè c'è sempre il fatto che possono identificare subito chi è il proprietario, come succede anche adesso del resto, ma nessuno toglie che mia moglie, mio figlio, un mio operaio o mio nonno possano guidare quell'auto; perciò tranquilli che alla fine non cambia niente !!.....

..... [SM=x54339] ..... [SM=x54328] .....
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