NOn per amore dell'autocitazione ma siccome sono sempre più pigro, ti riporto il testo del mio intervento in una discussione sul forum di Lexitalia (7 maggio 2005), nel corso della quale ben più pregevoli interventi figuravano anche da parte di tali Silvia Salvai e Mario Ferrari.
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Personalmente, ritengo che l’ente, attraverso gli strumenti statuari
e regolamentari, possa regolare la materia anche in senso più restrittivo rispetto alla formulazione letterale del Tuel, per le seguenti ragioni:
a) la materia mi sembra rientrare fra quelle che il Tuel demanda alla regolamentazione comunale (funzionamento degli organi, artt. 3, 38);
b) è ben vero che, come più sopra sostenuto dal Dott. Oliveri, molta della giurisprudenza che ancora oggi emerge, si riferisce a fattispecie precedenti alla riforma; anzi io non ho trovato sentenze su questo argomento specifico, successive alla legge 265 del 1999 poi trasfusa nell’art. 78 del Tuel.
La giurisprudenza anteriore però si è formata in relazione all’art. 290 del TU 1915, che, anch’esso, non prevedeva l’obbligo di assentarsi, a differenza dell’art. 279 del TU 1934 (abrogato dalla legge 530/1947); la formulazione dell’art. 290 del t.u. 1915 (debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni…) non mi sembra così diversa da quella vigente (devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere…), anche se capisco che l’inciso “discussione e votazione” potrebbe far pensare alla volontà del legislatore di delimitare l’obbligo;
c) a parte i dubbi di cui sopra, per quanto riguarda le conseguenze penali, il giudice eventualmente investito della questione potrebbe, ritengo, considerare irrilevante il comportamento, facendo salva la riserva di legge, fermo restando, invece, l’obbligo del rispetto della norma regolamentare, ai fini della legittimità dell’atto.
Mi scuso se ho annoiato, ma, come espresso da molti forumisti alla pagina 1 della discussione, si tratta di un argomento molto rilevante, nella vita pratica degli enti, con effetti potenzialmente paradossali (ripeto: delibera approvata con un voto favorevole e … 60 consiglieri astenuti per incompatibilità); aggiungo, en passant, che trovo difficile, concettualmente, non considerare i presenti (astenuti) ai fini della validità della seduta, quando la norma parla di “presenza”>>.
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"E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)