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canone acque reflue solo se c'è il depuratore (e ci mancherebbe...)

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    lillo1
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    00 25/05/2007 20:18
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11800 del 21 maggio 2007, ha stabilito che gli utenti non devono pagare il canone di depurazione delle acque reflue se l’ente locale non è provvisto dell’impianto di depurazione.

    Il canone di depurazione delle acque reflue può essere riscosso solo se il Comune ha un vero e proprio impianto di depurazione a terra e non una griglia in acqua. In particolare, la Cassazione ha spiegato che la grigliatura sottomarina non è un impianto di depurazione.
    Il presupposto del dovere di corrispondere la tariffa per il servizio di fognatura è che le fognature sono presenti e sono in grado di fornire il servizio di smaltimento delle acque dell’utente.
    Nel caso di specie un utente aveva fatto causa ad un Comune perché l’ente locale non solo era sprovvisto dell’impianto di depurazione ma non ne aveva neppure avviato la realizzazione e faceva defluire le acque direttamente in mare senza alcun trattamento.
    Il ricorso è stato vinto dall’utente e il Comune si è rivolto alla Corte di Cassazione che lo ha definitivamente condannato a rimborsare l’utente per i canoni di depurazione che aveva precedentemente pagato.


    lillo1
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    Michele Dei Cas
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    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Junior
    00 26/05/2007 09:20
    sei sicura?
    Non ho la sentenza, però: art.155 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (sostanzialmente uguale al vecchio art.14 della legge Merli :
    "Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito".
    Non è che la sentenza, come quella del 2005 che aveva suscitato speranze simili a quelle del titolo di Lillo si riferisci ai soli Comuni privi di depurazione che non dimostrano che i proventi riscossi affluiscano in un fondo «vincolato» del Bilancio, destinato esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione del depuratore?
    Tra l'altro, io personalmente sono un sostenitore del pagamento della tariffa anche per i comuni privi di depurazione (con il vincolo di destinazione).
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    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
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    Utente Veteran
    00 26/05/2007 11:56
    io non sono sicura più di nulla, ormai. almeno in campo giuridico. riportavo un commento ad una sentenza della cassazione che ho trovato in rete. che peraltro condivido. mi pare abbastanza connaturato alla natura del "canone", il fatto che, se il servizio non c'è, non sia dovuto il pagamento.
    lillo1
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    lillo1
    Post: 2.246
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    Utente Veteran
    00 27/05/2007 16:28
    cmq è vero che i soggetti gestori del servizio idrico integrato hanno applicato la norma citata da michele in maniera generalizzata. a noi hanno chiesto il pagamento della depurazione e del collettamento anche per le utenze che si riferiscono ad impianti di irrigazione di aree verdi.

    può nche darsi che i fatti cui si riferisce la sentenza siano precedenti all'attuazione della legge galli. e che, come dice michele, il comune in questione non utilizzasse i proventi in maniera vincolata. comunque, resto dell'idea che non è giusto chiamarlo canone.
    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 36
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Junior
    00 28/05/2007 08:59
    Il problema è che il canone è riferito ad un servizio che, nella generalità dei casi, non è reso al cittadino che scarica pupù e pipì nella rete fognaria, ma al cittadino che abita... a valle. In montagna il discorso è chiarissimo; se il paese x a 1500 mslm non depura le sue acque, sarà il paese Y a 1000 mslm a subirne le puzze (e non solo). Mi sembra che fino a qualche anno fa' lo stesso valeva (in peggio) per gli abitanti di Milano che non pagavano il canone di depurazione (in quanto privi di depuratore), mentre il canone veniva pagato dai cittadini dei Comuni che raccoglievano le acque luride della capitale morale; non sarebbe stato più equo il contrario?
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    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    Michele Dei Cas
    Post: 329
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    Utente Senior
    00 22/10/2008 09:57
    Eccoci
    [SM=g27832] La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato incostituzionale a norma della Legge Galli (art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994)ora ripresa dal Codice dell’ambiente (art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

    Non mi è ancora chiaro:
    se si applichi solo ai comuni totalmente privi di depurazione o alle zone (frazioni ecc.) non servite;
    cosa si intenda per impianti di depurazione(vasche imhoff e simili?);
    quale sia l'effetto per i canoni già versati negli anni precedenti.

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    ferrari.m
    Post: 2.889
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    00 22/10/2008 12:45
    Re: Eccoci
    Michele Dei Cas, 22/10/2008 9.57:

    [SM=g27832]
    quale sia l'effetto per i canoni già versati negli anni precedenti.



    Le dichiarazioni di incostituzionalità non travolgono i rapporti giuridici definiti al momento della dichiarazione, quindi chi ha pagato non può avere il rimborso.


    _________________
    ferrari.m
    φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
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    Michele Dei Cas
    Post: 331
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    Utente Senior
    00 22/10/2008 15:11
    Il problema è cosa si intenda per "rapporti giuridici definiti".
    Secondo la Commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato per rapporti esauriti si intendono "quelle situazioni giuridiche che si sono definitivamente consolidate, vuoi per l'intervento di una sentenza passata in giudicato vuoi per lo spirare di termini di decadenza o di prescrizione o per altri motivi previsti nelle leggi dello Stato che valgano ad impedire la giustiziabilità del rapporto interessato dalla norma dichiarata incostituzionale".
    http://www.notarlex.it/studi/diritto_urbanistico/Studio_4929.pdf
    Lo spirare dei termini di decadenza e di prescrizione va riferito (come spero e penso) ai termini per l'impugnazione delle delibere annue di determinazione tariffe o (come già sostengono alcune associazioni consumatori) ai termini quinquennali di prescrizione previsti dall'art. 2948 del c.c. se non addirittura dell'ordinaria prescrizione decennale.
    Devo dire che qui non vi sono particolari problemi; sarei curioso di sapere la situazione, ad esempio, di Milano...
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    marco panaro
    Post: 12.328
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    Utente Gold
    00 22/10/2008 22:41
    Re:
    Michele Dei Cas, 22/10/2008 15.11:


    Devo dire che qui non vi sono particolari problemi; sarei curioso di sapere la situazione, ad esempio, di Milano...



    Anche io [SM=g27828]


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    Michele Dei Cas
    Post: 409
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 07/03/2009 17:40
    D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2009, n. 13.

    Art. 8-sexies Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

    1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

    Il comma 1 pare (a me) un pasticcio; tradotto pare significare: se non c'è il depuratore, inserisco i costri di progettazione e costruzione del medesimo (in un colpo solo?) da quando iniziano le procedure di progettazione ... a condizione che siano rispettati i tempi programmati.

    2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.


    4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
    5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
    6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    (
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    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
    Post: 3.742
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 15/02/2010 09:11
    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 dell'11 febbraio 2010, ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 sul processo tributario, nella parte in cui attribuisce alle Ctp la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone a partire dal 3 ottobre 2000.

    Nella specie, la Corte Costituzionale ha affermato che il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue non è un tributo perché "si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza".

    Posto ciò, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 "perché attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nell'istituzione di un giudice speciale" vietata dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione.


    lillo1