La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 dell'11 febbraio 2010, ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 sul processo tributario, nella parte in cui attribuisce alle Ctp la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone a partire dal 3 ottobre 2000.
Nella specie, la Corte Costituzionale ha affermato che il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue non è un tributo perché "si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza".
Posto ciò, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 "perché attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nell'istituzione di un giudice speciale" vietata dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione.