ricopio qui la sintesi di un articolo del sole di oggi. di un tal debenedetto, non so se lo conoscete.
l'autore non se la prenda con me, la sintesi non l'ho fatta io...
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha riconosciuto la natura tributaria della Tia, imponendo così ai 1.200 Comuni che hanno abbandonato la Tarsu di modificare il prelievo secondo gli schemi tributari.
A seguito del riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte Costituzionale, i Comuni passati a Tia devono adeguarsi alla disciplina fiscale modificando i regolamenti che contengono disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali.
In riferimento all'obbligo dichiarativo, la disciplina della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione. I Comuni hanno così deciso autonomamente, fissando i termini fra i 15 ed i 90 giorni dall'evento; tuttavia, l'assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie.
Quanto ai termini di accertamento, la Consulta ritiene applicabile l'esercizio del potere regolamentare; per i termini utili per recuperare il prelievo, invece, si deve fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o di versamento.
In materia di rimborsi, la natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007 : le restituzioni, da richiedersi entro cinque anni, andranno effettuate dal Comune in 180 giorni; per i pagamenti in ritardo si potrà superare solo del 3% il tasso di interesse legale (comma 165).
In materia di sanzioni, infine, mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 , per l'omessa o infedele denuncia il Comune non può intervenire autonomamente, poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno" al potere regolamentare.