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tia: la bomba della Corte Costituzionale

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    clatemp
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    00 24/08/2009 21:19
    beh non dite niente? siete ancora sotto schok o siete ancora in ferie?
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    marco panaro
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    00 24/08/2009 22:15
    Non so neanche di cosa tu stia parlando [SM=g27828]
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    clatemp
    Post: 1.351
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    00 25/08/2009 09:02
    SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 238 DEL 2009
    Camera di Consiglio del 10/06/2009 Decisione del 16/07/2009
    Deposito del 24/07/2009


    ecco alcuni passaggi:

    7.2. – Il secondo assunto del rimettente, circa la natura di corrispettivo privatistico, propria della suddetta tariffa di igiene ambientale, è erroneo, come sopra osservato, ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.

    ....

    "Non può negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune;"


    .....con l'ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi.

    ....
    7.2.3.6. – In sesto luogo, infine, un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA
    ...
    Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»
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    Giuseppe Debenedetto
    Post: 307
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    00 25/08/2009 12:01
    Le cose da dire sarebbero molte, poichè la natura tributaria della TIA risolve diversi problemi ma ne crea altrettanti. Se poi si aggiunge il fatto che la stragrande maggioranza dei comuni a TIA l'hanno considerata un'entrata privatistica, potete immaginare lo scenario ......


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    Giuseppe Debenedetto
    Post: 310
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    Utente Senior
    00 25/08/2009 13:08
    Non vorrei sembrare reticente sull'argomento, ma ritengo che la prima cosa da fare è cambiare metodologia di gestione e modificare i regolamenti comunali.
    Su accertamento, rimborso, interessi, ecc. si applicano le disposizioni della legge finanziaria 2007 e tutte le norme riferite genericamente ai tributi (accertamento con adesione, statuto del contribuente, ravvedimento operoso, ecc.).
    Per quanto riguarda le sanzioni, il 30% è applicabile solo in caso di omesso o parziale versamento (art. 13 d.lgs. 471/97), ma nel caso dell'omessa o infedele denuncia non possono essere applicate le stesse sanzioni della Tarsu (100% o 50%).
    Trattandosi di entrata tributaria, i regolamenti sulla TIA vanno inviati al Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 446/97, che può impugnarli per vizi di legittimità davanti al TAR.
    L'IVA non è applicabile e qui sorge il grande problema dei rimborsi (la "bomba" di cui parla clatemp).

    La sentenza 238/2009, peraltro, è riferita alla TIA del Ronchi e non già alla tariffa del nuovo codice ambientale. La Corte dovrà quindi ritornare sull'argomento, anche perchè c'è una recente pronuncia delle sezioni unite (fortemente critica sulla natura tributaria) che dovrà essere esaminata dalla Consulta.
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    lillo1
    Post: 3.490
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    00 26/08/2009 09:41
    Re:
    clatemp, 24/08/2009 21.19:

    beh non dite niente? siete ancora sotto schok o siete ancora in ferie?




    tornata dalle ferie, ma la testa non mi ha seguito.

    non ho capito niente, vi parlate in codice tu e debeppe?

    lillo1
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    Giuseppe Debenedetto
    Post: 311
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    00 26/08/2009 10:15
    Re: Re:
    lillo1, 26/08/2009 9.41:




    tornata dalle ferie, ma la testa non mi ha seguito.

    non ho capito niente, vi parlate in codice tu e debeppe?





    Mentre eri in ferie (presumo ai Caraibi) la Corte costituzionale, con sentenza n. 238/2009, ha riconosciuto la natura tributaria della TIA: da ciò derivano una serie di conseguenze......................
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    lillo1
    Post: 3.492
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    00 26/08/2009 10:30

    grazie per la sintesi. ora è più chiaro.
    quindi le fatture della tia che abbiamo giusto spedito prima delle ferie sono tutte contestabili...
    ma che bello... [SM=g27820]

    niente caraibi, purtroppo. solo mediterraneo....ma è andata benissimo lo stesso.



    lillo1
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    lillo1
    Post: 3.511
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    00 03/09/2009 21:37
    comunque qualcuno è già venuto a informarsi per il rimborso dell'iva...

    lillo1
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    lillo1
    Post: 3.530
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    00 14/09/2009 17:39

    ricopio qui la sintesi di un articolo del sole di oggi. di un tal debenedetto, non so se lo conoscete.
    l'autore non se la prenda con me, la sintesi non l'ho fatta io...


    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha riconosciuto la natura tributaria della Tia, imponendo così ai 1.200 Comuni che hanno abbandonato la Tarsu di modificare il prelievo secondo gli schemi tributari.


    A seguito del riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte Costituzionale, i Comuni passati a Tia devono adeguarsi alla disciplina fiscale modificando i regolamenti che contengono disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali.

    In riferimento all'obbligo dichiarativo, la disciplina della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione. I Comuni hanno così deciso autonomamente, fissando i termini fra i 15 ed i 90 giorni dall'evento; tuttavia, l'assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie.

    Quanto ai termini di accertamento, la Consulta ritiene applicabile l'esercizio del potere regolamentare; per i termini utili per recuperare il prelievo, invece, si deve fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o di versamento.

    In materia di rimborsi, la natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007 : le restituzioni, da richiedersi entro cinque anni, andranno effettuate dal Comune in 180 giorni; per i pagamenti in ritardo si potrà superare solo del 3% il tasso di interesse legale (comma 165).

    In materia di sanzioni, infine, mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 , per l'omessa o infedele denuncia il Comune non può intervenire autonomamente, poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno" al potere regolamentare.
    lillo1
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    clatemp
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    00 15/09/2009 11:27
    non so se la sintesi rispecchia l'articolo....ma con la sintesi mi trovo d'accordo al 500%
    ho trovato invece alcuni articoli deliranti anche sul sole 24 ore su questo argomento....san Giuseppe da Bari ma quand'è che ricorre l'onomastico? [SM=g27828]
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    Giuseppe Debenedetto
    Post: 314
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    00 15/09/2009 13:48
    Se siete d'accordo sulla sintesi vuol dire che condividete il contenuto dell'articolo: mi fa piacere!
    Ha perfettamente ragione clatemp sul fatto che si stanno toccando questioni secondarie (se non proprio inutili) sulla TIA, senza centrare il cuore del problema.

    p.s.: l'onomastico è sempre il 19 marzo, si accettano anche oboli................
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    clatemp
    Post: 1.369
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    00 17/09/2009 18:27
    ok se vedo passare la statua del santo da queste parti in processione butto qualche moneta nella cassettina.... [SM=g27827]
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    lillo1
    Post: 3.550
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    00 24/09/2009 13:03
    In risposta ad una interrogazione parlamentare, nella quale si chiedevano chiarimenti circa le eventuali misure da prendere in conseguenza della sentenza costituzionale n. 238/2009 (che, si ricorda, ha sancito la natura tributaria e non patrimoniale della TIA), il Ministero dell'Economia ha risposto che approfondirà la difficile questione dell'impatto economico della pronuncia, anche attraverso l'acquisizione di informazioni direttamente dagli enti locali.

    In particolare, uno degli effetti più rilevanti dell'attribuzione della natura tributaria alla Tariffa di igiene ambientale è la conseguente esclusione dell'applicazione dell'IVA. Ciò comporterà una duplice conseguenza: una gran quantità di domande di rimborso da smaltire (relative all'IVA già pagata negli anni precedenti) e un possibile aumento delle tariffe (dato che il tributo peserà sui gestori del servizio pubblico per effetto della indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti).

    Un'altra problematica attinente che dovrà essere affrontata dal Ministero dell'Economia riguarda la ridefinzione dei rapporti tra comuni e gestori del servizio, dato che la potestà impositiva spetta ai comuni (in quanto titolari dell'entrata) mentre legittimati a stare in giudizio possono essere gli enti gestori, con la conseguenza che i comuni non possono eliminare i proventi TIA dal bilancio.


    lillo1
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    lillo1
    Post: 3.595
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    00 21/10/2009 10:43

    leggo, copio e incollo.
    non commento...


    L'emendamento all'articolo 20 del ddl di conversione del Decreto legge n. 135/2009 recepisce le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 e riconosce l'applicabilità dell'addizionale ex Eca.

    Prosegue l'iter della legge di conversione del Decreto legge n. 135/2009.
    Un emendamento presentato in Commissione Bilancio del Senato all'articolo 20 del provvedimento chiarisce, innanzitutto, che sia la TIA (art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997) sia la futura Tariffa per la gestione ambientale (art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006) sono escluse dall'Iva, così come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009 che ha riconosciuto la natura tributaria della TIA. Proprio partendo da tale presupposto, l'emendamento, inoltre, stabilisce l'applicabilità dell'addizionale ex Eca (R.D. L. n. 2145/1937), nella misura del 10%, anche nel caso in cui la tariffa non venga riscossa dal comune o dall'ente gestore con il sistema del ruolo (ad esempio, con riscossione diretta).

    Poiché gli utenti hanno finora pagato l'Iva sulla Tariffa di igiene ambientale nella misura del 10%, mentre l'emendamento governativo prevede la stessa maggiorazione del 10% sulla Tia ma a titolo di addizionale ex Eca, il comma 3 dell'emendamento dispone, infine, la compensazione automatica tra i due tributi e di conseguenza che gli enti gestori non saranno tenuti al rimborso delle somme eventualmente richiesto dai privati o chi ha optato per il regime di detraibilità dell'Iva parziale; per quanto riguarda invece gli altri soggetti privati (professionisti e imprenditori) che hanno portato in detrazione l'Iva per intero viene esclusa la compensazione con l'ex Eca.

    Lo scopo di tale intervento normativo è quello di "apportare un sollievo" alle casse comunali "sofferenti" per le mancate entrate derivanti dall'applicazione dell'Iva alla Tia.
    lillo1
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    lillo1
    Post: 3.636
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    00 21/11/2009 22:05
    per stupidità, miopia o disattenzione (o tutte e tre insieme, sto invecchiando...), distratta dalle questioni dei rimborsi iva, non mi ero posta un problema che ora, a seguito di un articolo del sole (che non avevo capito) e di un flash sull'argomento ad un seminario con il dott. Delfino, mi è sovvenuto, e mi pare piuttosto urgente, visto che dovremo fare il bilancio 2010.
    se la tia è un tributo, e non un entrata patrimoniale, la dovremo iscrivere a bilancio. ma se noi avevamo esternalizzato il tutto al consorzio rifiuti, che incassava la tia e gestiva il servizio con i proventi della tariffa (quindi il comune non aveva più nè l'entrata nè la spesa) ora saremo obbligati a riprenderci l'incasso e tornare al pagamento delle fatture del servizio? oppure lasciare che sia il consorzio ad incassare (come se fosse un qualsiasi concessionario), farci girare i soldi e rigirarli a nostra volta per il pagamento del servizio? mi sembra una complicazione notevole. se poi ci aggiungiamo che il comune potrebbe avere necessità, nel 2010, di non aumentare le spese correnti perchè sottoposto a sanzione per sforamento patto... che dobbiamo fare?

    lillo1
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    clatemp
    Post: 1.374
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    Utente Veteran
    00 26/11/2009 09:08
    sei troppo severa con te stessa. La situazione che si crea è secondo me, la seconda che hai profilato. Il tuo gestore potrà continuare a chiedere il pagamento ai contribuenti (non fatturare agli utenti) girare al comune l’incasso e poi fatturare (stavolta si fatturare) al comune la gestione del servizio (perché per me l’attuale gestore assume la doppia e contemporanea veste di concessionario della riscossione del tributo - dovranno comunque iscriversi all’albo di cui all’art. 53 del 446/97 - e appaltatore del servizio rifiuti. Per quanto riguarda i parametri oltre a quello del patto ne saltano diversi altri collegati alle entrate e alle spese correnti: Il limite all’indebitamento, il limite delle spese di personale (art. 76 d.l. brunetta) il livello minimo e massimo del fondo di riserva oltre a tantissimi parametri allegati al consuntivo spero che faranno una norma di sterilizzazione di questo effetto quanto meno per il patto di stabilità… spero anche che le mie slides ti siano state un po’ di aiuto (anche se non credo di sollievo….)
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    Michele Dei Cas
    Post: 563
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 15/01/2010 17:14
    Ma, alla fine, non mi pare che né nella legge di conversione del d.l. 135/2009, né nella finanziaria, né nel milleproroghe, né nel recentissimo minidecreto, mi pare che si sia regolata la questione.
    Voi cosa rispondete ai contribuenti che chiedono il rimborso dell'IVa ?
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
    Post: 3.692
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    00 15/01/2010 18:56
    non credo sia uscito niente, sono circolate solo delle ipotesi. da ultimo, mi pare, quella sul rimborso dell'iva attraverso la compensazione con altri tributi erariali in dichiarazione dei redditi.
    che per i comuni sarebbe una soluzione fantastica (difatti non passerà) ma per i contribuenti uno schifo.

    noi, a chi chiede per il rimborso, diciamo le cose come sono, e cioè che al momento non stiamo aspettando istruzioni su come fare, e cerchiamo di scoraggiare la gente dal fare domanda. per adesso credo ne sia arrivata una.


    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 565
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 16/01/2010 09:09
    [SM=g27833] Facciamo un'ipotesi: se io accogliessi la domanda che mi è pervenuta (anche da me una sola al momento), avendo a suo tempo versato l'Iva all'erario, avrei titolo a chiederne la restituzione all'agenzia delle entrate (o a compensarla con futuri debiti)?
    Ciò che mi aggroviglia le idee è l'Iva che ho scaricato sulle spese.
    In assenza di un intervento legislativo, come si potrebbe impostare correttamente il ragionamento?
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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